Sciopero contro Ddl Alfano: solo la conoscenza ci rende liberi

Punto primo: sono contrario alle modifiche dell’articolo 15 inserite nel Ddl Alfano, il quale evidentemente rappresenta un ennesimo, ingenuo quanto inutile escamotage per cercare di limitare la libertà in rete, a difesa di quell’obeso e immorale teatrino della politica nostrana, di cui Silvio Berlusconi è solo il capo comico. Punto secondo: non sono convinto che per il sottoscritto il modo migliore di protestare contro una legge che considero ingiusta sia il silenzio. E’ un incredibile paradosso cercare di contrastare l’azione di coloro che dispongono di mezzi straordinari per comunicare con il paese chiudendomi la bocca, quando anche gridando a squarciagola rimango inascoltato dalla maggior parte degli italiani. Punto terzo: ciò nonostante, questo non vuol dire che non appoggi con tutto me stesso chi intenda far sentire la propria voce senza emettere fiato. A mio modesto parere, esattamente questo dovrebbe essere uno dei fondamenti di una società civile: di fronte a ciò che ne viola i principi di democrazia e giustizia ogni strumento è lecito, purché non si macchi dello stesso reato… Per queste ragioni, contestualmente al logo della lodevole iniziativa:  pubblico qui il testo delle modifiche all’articolo: Art. 15. (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47). 1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»; b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»; c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»; d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»; e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta». Solo la conoscenza ci rende liberi…